Esenzione dal ticket sanitario
di S. Armella e F. Balzani
Spettabile rubrica, siete stati tra i pochi a interessarsi del tema esenzione ticket ed è per questo che vi scrivo per avere qualche precisazione; ci sono molti punti che non sono chiari e, anche discutendo con esperti e conoscenti, trovo sempre una grande differenza di vedute e difficoltà di comprendere le condizioni che consentono l'agevolazione. Vi sarei molto grato se poteste tornare sull'argomento Lettera firmata, via mail
Le lettere dei tanti lettori in difficoltà nella comprensione delle regole per la compilazione del modulo di autocertificazione per l'esenzione dal ticket sono state esaminate anche dagli esperti della Asl 3 che hanno fornito un contributo nella risposta ai quesiti odierni. In primo luogo, va ricordato che il punto di partenza è la delibera della Giunta regionale numero 1593 del 21 dicembre 2004, mediante la quale è stata disposta la rideterminazione delle modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica (ticket). Per la definizione di reddito complessivo, al di sotto del quale è riconosciuta l'esenzione, la Regione Liguria ha richiamato la legislazione fiscale, precisando che occorre fare riferimento al reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente e prodotta ai fini Irpef (nota numero 172555/4179 del 23 dicembre 2004). Si è così disposto che occorre avere riguardo: al rigo "RN1 reddito complessivo" del quadro RN del modello Unico delle persone fisiche; al rigo "6 reddito complessivo" del modello 730-3 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata; al punto "1 della parte B" del Cud, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Secondo quanto rilevato da alcuni lettori, però, questa regola determina una disparità di trattamento, a parità di reddito, fra chi fa riferimento al modello Cud (nell'ambito del quale l´abitazione principale non è considerata) e chi fa riferimento al modello 730: per chi presenta il modello 730, il reddito complessivo comprende il reddito derivante dalla prima casa, anche se è del tutto figurativo e senza che possa tenersi conto della deduzione prevista dalla legge. Per quanto invece concerne la composizione del nucleo familiare, il modulo dell'autocertificazione per esenzione ticket per reddito predisposto dall'Asl 3 "Genovese" richiama l'articolo 4 del decreto legislativo numero 124 del 1998 come riferimento generale. La Regione Liguria ha precisato ulteriormente, con nota numero 11653/226 del 17 Gennaio 2005, che il nucleo familiare, il cui reddito deve essere considerato ai fini dell'individuazione della soglia di esenzione, è lo stesso che rileva ai fini dell'esenzione per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale, disciplinata dalla normativa nazionale. Per nucleo familiare - conferma la Asl 3 - “deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dai familiari a carico”.
Gentile Avvocato, vorrei tornare sulla questione del calcolo del reddito “familiare”, ai fini del limite massimo del reddito per l'esenzione dal ticket, in caso di soggetti conviventi. Ho esaminato il modulo per l'esenzione che richiama, per la definizione di nucleo familiare, l'articolo 4 del decreto legislativo 124 del 1998: questa norma suggerisce l'opportunità, per gli anziani over 65 conveventi (non coniugi) di formare dei “nuclei familiari autonomi” per poter fruire dell'esenzione. Mi chiedo allora se lo stesso principio può valere per un nucleo di due persone conviventi (non coniugi e under 65 anni) la cui somma dei redditi supera il limite previsto: cioè posso usufruire io singolarmente dell'esenzione, dato che i miei redditi non superano il limite? Grazie Lettera inviata via mail
La questione relativa al computo dei redditi per i conviventi torna in discussione. Come si è rilevato anche nei precedenti numeri di questa rubrica che hanno riguardato l'argomento, il modello di esenzione ticket dell'Asl 3 dispone che il nucleo familiare è composto dal dichiarante, dai familiari conviventi e dai familiari a carico. Lo stesso modulo, però, richiama anche la norma citata dalla lettrice, secondo la quale il nucleo familiare è composto dal richiedente, “dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a fini Irpef”. Il citato articolo di legge dunque comprenderebbe anche i conviventi tra i componenti il nucleo familiare. La stessa norma, per favorire l'autonomia dell'anziano convivente, consente che i soggetti con più di 65 anni possano di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni: in tal caso, l'anziano non è incluso nel nucleo familiare. La lettrice giustamente si chiede se questa via d'uscita è consentita anche ai conviventi con meno di 65 anni. Un appiglio potrebbe essere costituito dallo stesso modulo della Asl 3, che a pagina 2, tra le le note esplicative, ritorna a definire come componenti del nucleo familiare i soli coniugi e non contempla dunque i conviventi. Questa soluzione è confermata anche dalla risposta che ci è stata fornita dai responsabili della Asl 3, i quali hanno chiarito che il “nucleo familiare” di riferimento è dato dalla normativa fiscale, la quale non considera “famiglia” i semplici conviventi. Di conseguenza, la Asl 3 risponde alla nostra lettrice che i conviventi sono esenti dal ticket se ognuno di essi non supera la soglia fissata per l'esenzione (euro 36.151,98).
Gentile Avvocato Sara Armella, le pongo un quesito sulla questione esenzione dal ticket della Regione Liguria: mia moglie concorre, con la sua pensione, a superare il reddito familiare di 36.151,98 euro; entrambi paghiamo così il ticket sui medicinali. Quando presenterò la denuncia dei redditi, potrò accumulare le mie spese sanitarie con quelle di mia moglie che non raggiungendo il minimo detraibile presenta solamente il modello 101 e le sue spese sanitarie vanno perse? Se la sua pensione concorre al reddito anche le sue spese dovrebbero concorrere alla detrazione. Lettera firmata, via mail
Il quesito che pone il lettore evidenzia una certa discrasia tra la nozione di reddito valida ai fini dell'esenzione dal ticket e il reddito fiscale. Secondo le regole fissate per il conteggio del reddito familiare, necessario per la valutazione delle condizioni di esenzione dal ticket, i redditi del marito e quelli della moglie obbligatoriamente si sommano. Come si è già rilevato, invece, la disciplina fiscale è diversa da quella prevista per l'esenzione dal ticket medicinali. La legge fiscale anni molti addietro prevedeva l'obbligo del cumulo del reddito della moglie con quello del marito, ma la Corte Costituzionale, già nel 1976, ha dichiarato l'incostituzionalità di quel sistema di automatico cumulo. Nel caso esposto, nessuno dei due coniugi è esente dal ticket e, a meno che non ricorrano condizioni particolari che nel caso non sono state evidenziate, ai fini fiscali ciascun coniuge può detrarre solo le proprie spese sanitarie.
(da Il Secolo XIX, 27 novembre 2007)
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